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REGOLAMENTO

 

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCA DARSENA SAN CARLO in Gaeta, accoglie nel tratto di banchina (pontili galleggianti), le unità da diporto in uso ai soci, alle sottoelencate condizioni :

 

Art. 1

I soci avranno diritto a mantenere le proprie attuali imbarcazioni nei tratti di banchina loro assegnati.

 

Art. 2

I soci assegnatari di posto barca dovranno entro il 31 ottobre di ogni anno, effettuare il versamento della propria quota parte dei costi per l’assegnazione del posto barca e per l’uso dei servizi per l’anno in corso, fatto salvo il diritto dell’associazione di richiedere successivamente eventuali conguagli determinati da oneri dovuti per legge o sopravvenuti con carattere retroattivo.

 

Art. 3

Il socio manifesta con il versamento della quota la volontà di rinnovo, talchè l’eventuale mancato pagamento è manifestazione di volontà di rinuncia.

 

Art. 4

Premesso che i posti barca saranno necessariamente raggruppati per classi, in funzione delle tipologie delle barche da accogliere, i posti verranno assegnati nell’ambito di ciascuna classe di appartenenza esclusivamente per sorteggio. E’ ammesso in qualunque momento, sempre e solo nell’ambito della stessa classe, lo scambio consensuale del posto tra due soci che lo gradiscano. Di tale scambio dovrà però essere data comunicazione immediata al Consiglio, sottoscritta dai due soci. Il Consiglio ne dovrà prendere atto senza alcun diritto di opposizione.

 

Art. 5

Saranno ammesse imbarcazioni della lunghezza massima ft. di mt. 11,00 e larghezza massima mt. 3,20 e comunque 10 tonn. di stazza lorda, rilevabili dal certificato di stazza o dalla formula di stazza ridotta, come dal regolamento R.I.N.A..

 

Art. 6

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio ed il C.T.C., preso atto degli intervenuti rinnovi, rinunzie e/o richieste di sostituzione di imbarcazioni da parte dei soci, provvederà a redigere apposita planimetria degli spazi di ormeggio, ispirata al più razionale utilizzo degli specchi d’acqua ed inserendo, laddove possibile, le imbarcazioni delle persone già collocate in lista di attesa, nel rispetto dell’ordine cronologico delle domande.

 

Art. 7

Tale localizzazione – ovvero posto barca – indicato in planimetria, diviene vincolante per il socio assegnatario, che deve disporre la propria unità nell’ordine assegnato, salva diversa disposizione che il Consiglio Direttivo, sentito il C.T.C. riterrà effettuare per un miglior utilizzo della cosa comune.

 

Art. 8

Il socio che intende sostituire l’unità con altra di caratteristiche e/o dimensioni diverse, dovrà farne preventiva richiesta al Consiglio Direttivo il quale, sentito il parere del C.T.C., entro 30 giorni verificherà la compatibilità della nuova unità con la situazione degli ormeggi e quindi autorizzerà o meno la sostituzione.

 

Art. 9

Nel caso venga concessa l’autorizzazione a passare ad imbarcazione di maggiori dimensioni il socio dovrà versare la maggior somma relativa ai soli costi di costruzione ed adeguamento, dovuta dalla differenza di dimensione tra la nuova e la vecchia imbarcazione. Tali somme andranno a costituire FONDO specifico che potrà essere utilizzato per rimborsare i soci che dovessero effettuare il cambio imbarcazione con diminuzione della stessa. Tali rimborsi, sempre che il FONDO sia sufficiente, saranno effettuati nell’ordine cronologico di richiesta, fino a concorrenza del FONDO stesso. Nulla potrà pretendere nei confronti dell’Associazione, il socio nel caso in cui il FONDO fosse esaurito. Il rimborso avverrà solo dopo la costituzione del FONDO per l’intera quota.

 

Le differenze creditorie e/o debitorie andranno calcolate in base alle tabelle di ripartizione delle spese di costruzione e manutenzione, approvate dall’Assemblea dei soci aggiornata annualmente mediante gli indici ISTAT.

 

Art. 10

Al fine dell’accertamento dell’uso dell’imbarcazione iscritta, farà fede la dichiarazione di uso con atto sostitutivo di notorietà.

 

Art. 11

Il socio assegnatario è tenuto a provvedere alla istallazione dei relativi ormeggi ed a dotare l’unità di idonei parabordi; dorà inoltre occupare il minor spazio possibile permettendo comunque il libero richiamo della stessa dalla banchina, uniformandosi alle disposizioni che il Consiglio Direttivo, sentito il C.T.C., impartisce per un più razionale sfruttamento dello spazio.

 

Art. 12

Qualora per esigenze di banchina od altro si dovesse rendere necessario uno spostamento dell’imbarcazione, la manovra dovrà essere fatta a cura del socio che sarà quindi tenuto a salpare i vecchi ormeggi ed a sistemarne dei nuovi.

 

Art. 13

Qualora l’unità sia ormeggiata in modo da costituire pericolo anche per i terzi, responsabile sarà il socio che ha in uso l’imbarcazione che, avvisato di tanto dal Presidente o da chi ne fa le veci, provvederà a propria cura e spese ad eliminare tempestivamente il pericolo. Lo spostamento delle imbarcazioni per motivi urgenti e/o di pericolo viene effettuata dall’Associazione addebitando il costo al socio. Stesso dicasi nel caso di mancato intervento del socio, già avvertito, nei casi non urgenti, che non dovesse provvedere alla rimozione della barca.

 

Art. 14

La perdita della qualità di socio per le cause previste dall’art. 10 dello Statuto, è causa di automatica revoca dell’assegnazine del posto barca, senza diritto ad alcuna ripetizione delle quote versate, salvo per le dimissioni per le quali il socio avrà diritto al rimborso della quota relativa ai soli costi di costruzione e/o adeguamento, determinate ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 9 del presente regolamento, da parte dell’eventuale socio subentrante.

 

Art. 15

Il Consiglio potrà disporre a suo insindacabile giudizio dell’ormeggio assegnato e non usufruito dal socio nel rispetto della lista di attesa esistente e per eventuali barche in transito.

 

Il Consiglio potrà, in occasione di particolari iniziative e/o lavori urgenti, ordinare al socio il rilascio temporaneo del tratto di banchina necessario, senza che questi possa richiedere risarcimento alcuno o rimborsi e, ove possibile, le barche verranno sistemate all’interno della darsena.

 

Art. 16

In nessun caso potrà essere ritenuta responsabile l’Associazione dei danni derivanti da cattivo tempo o da deficienze di ormeggio o da qualsiasi altra causa, danni che restano a carico del socio che li ha causati.

 

Art. 17

In conformità alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato depositare combustibili di qualunque genere nell’ambito della banchina nonché gettare in mare immondizie, olio, nafta o qualunque altro materiale che possa in qualche modo inquinare le acque o detenere materiali maleodoranti, ingombrare stabilmente banchine, pontili o porzioni di esse con materiali o quanto altro possa limitare l’uso delle stesse.

 

Per i trasgressori è prevista una pena pecuniaria stabilita dal Consiglio Direttivo ed un richiamo scritto. Nei casi di recidiva, per almeno due volte nel corso dell’anno, il socio sarà passibile di estromissione dall’Associazione per inadempienze, con la perdita di tutti i diritti.

 

Art. 18

Il socio è tenuto alla rigorosa osservanza delle norme di prevenzione incendio, a mantenere in perfetta efficienza i mezzi antincendio, ed a prestarsi ad eventuali esercitazioni che fossero indette dall’Autorità Marittima.

 

Art. 19

Per esigenze di sicurezza ed incolumità è fatto divieto alle unità ormeggiate alla banchina di effettuare prove motori ad elica innestata.

 

Art. 20

Nell’ambito della banchina è consentito effettuare alla propria imbarcazione lavori di piccola manutenzione, tali comunque da non recare danno alcuno alle barche vicine.

 

Art. 21

I natanti che abbisognano di piccola manutenzione (vedi art. 20) potranno usufruire della struttura di alaggio per il tempo strettamente necessario ai piccoli lavori di riparazione, tempo che comunque non potrà essere superiore a giorni 3, salvo specifiche deroghe da parte del Presidente o suo delegato.

 

L’imbarcazione alata dovrà comunque essere disposta in modo tale da non occupare completamente detta struttura che potrà essere utilizzata da altro socio, in caso di urgente necessità di alaggio. Dovrà inoltre provvedere alla pulizia del posto utilizzato per i lavori.

 

Il socio che intende utilizzare le strutture di alaggio deve inoltrare richiesta preventiva scritta al Presidente o suo delegato, indicando la data di inizio e fine lavoro.

 

Art. 22

Le unità ritenute non idonee alla navigazione, per qualsivoglia motivo, dall’Autorità Marittima o, nel caso di imbarcazioni non immatricolate, dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del C.T.C., purchè l’inabilità non sia temporanea e strettamente limitata al tempo tecnicamente necessario per la riparazione o regolarizzazione, non avranno alcun diritto alla assegnazione o, qualora l’evento si verifichi dopo l’assegnazione, il Consiglio ne dispone la revoca ove il socio non abbia provveduto al ripristino dell’idoneità dell’imbarcazione entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, senza che l’assegnatario abbia diritto ad alcun risarcimento o rimborso di quote costi.

 

Art. 23

Qualora si determini la temporanea non utilizzazione del posto barca da parte dell’assegnatario, il Consiglio potrà mettere il posto a disposizione, per il solo arco temporale di mancata utilizzazione, di altre persone che si trovino in lista di attesa o per barche in transito. A tal fine il socio dovrà comunicare preventivamente le assenze di durata superiore di giorni 3. Detta assegnazione temporanea non darà comunque alcun titolo e/o diritto ad assegnazioni definitive e quindi a divenire socio.

 

Art. 24

I soci hanno il diritto ed il dovere di presentare al Consiglio reclamo scritto per qualsiasi insufficienza ed irregolarità riscontrata nei servizi, prestazioni sociali e comportamenti scorretti da parte di altri soci.

 

Art. 25

Le controversie eventualmente nascenti tra socio e socio o tra socio ed l’Associazione dall’applicazione o dalla interpretazione del presente regolamento, sarano demandate all’organo previsto dall’art. 22 dello Statuto.

 

Art. 26

Qualsiasi modificazione da apportare al presente regolamento dovrà essere introdotta di concerto fra il Consiglio Direttivo ed il C.T.C. e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea.

 

Art. 27

Il presente regolamento è composto di n. 29 articoli, la cui osservanza è obbligatoria, e viene sottoscritto per accettazione dal socio.

 

Art. 28

I verbali di Assemblea del Consiglio Direttivo, del C.T.C., del Collegio Sindacale, le scritture contabili e quanto altro di scritto afferente la vita dell’Associazione, devono essere custoditi nella Sede e rese disponibili alla piena visione del socio che ne faccia richiesta, nei giorni e con le modalità previste all’uopo.

 

Art. 29

Le convocazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo, del C.T.C. e del Collegio Sindacale, avveranno tramite affissione all’Albo della Sede sociale, almeno 15 giorni prima della votazione.

 

Art. 30

La votazione avverrà a mezzo schede prestampate, dove il socio avente diritto al voto apporrà Nome e Cognome del socio a cui intende dare la propria preferenza.