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S T A T U T O

 

TITOLO I


Denominazione - Sede - Scopo

 

Art. 1

 

E’ costituita “l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Darsena San Carlo”.

 

Art. 2

 

Essa ha sede in Gaeta, Lungomare Caboto, località San Carlo, s.n.c.

 

Art. 3

 

L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale ed ambientale della darsena di S.Carlo, in Comune di Gaeta, per recuperare uno dei tratti più suggestivi della costa, secondo la sua naturale destinazione e vocazione peschereccia, nella più genuina tradizione popolare.

 

Quanto sopra suggerendo essa stessa delle azioni volte in tal senso e sensibilizzando le Pubbliche Autorità ed Amministrazioni, ad individuare ed attuare giuste linee di sviluppo, tutelando la realtà esistente, nonchè il ceto che attualmente usufruisce del bene.

 

Inoltre facendosi promotrice di una razionale utilizzazione della darsena e zone limitrofe con strutture (pontili, ricoveri per attrezzature da pesca, etc.) confacenti alle esigenze dei fruitori; erogazione di luce elettrica, acqua potabile, servizio guardiania, servizio di alaggio e varo ed ogni altro genere di servizio comunque attinente.

 

Rientra tra l’altro, nello scopo sociale, l’organizzazione di attività sportive e dilettantistiche della pesca, compresa l’attività didattica e formativa della stessa, nonché manifestazioni in genere, rivolte a promuovere ed a tutelare l’immagine dell’intero comprensorio cittadino.

 

Art. 4

 

L’Associazione è apolitica ed aperta a chiunque, residente e non, che con il proprio fattivo contributo voglia suggerire, perseguire ed agevolare i precipui compiti sociali.

 

Art. 5

 

L’Associazione non ha scopo di lucro; eventuali proventi per le attività svolte non potranno mai essere ripartiti tra gli associati, neanche in forma indiretta.

 

Art. 6

 

L’Associazione potrà essere titolare di concessioni, licenze amministrative ed altro per l’utilizzazione della darsena di S. Carlo e delle zone limitrofe. Potrà inoltre affiliarsi a Federazioni Sportive di importanza nazionale o al C.O.N.I., nel qual caso sarà obbligo da parte della Associazione conformarsi alle norme e direttive dell’Ente affiliante.

 

 

TITOLO II


PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

 

Art. 7

 

Il patrimonio è costituito:

 

a) da beni mobili ed immobili che saranno acquisiti dall’Associazione;

 

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

 

1) dalle quote sociali che non sono ripetibili;

 

2) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

 

3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, ivi compresi finanziamenti pubblici e privati, sovvenzioni di qualsivoglia genere esse siano, null’altro escluso, nonché dai corrispettivi dei servizi effettuati ai soci.

 

Art. 8

 

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 1990 ed i successivi al 31 dicembre di ogni anno.

 

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

 

 

 

TITOLO III


SOCI

 

Art. 9

 

Sono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione, quota che deve essere stabilita ed approvata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, contestualmente all’approvazione del bilancio consuntivo – preventivo.

 

I soci che avranno presentato per iscritto le loro dimissioni dopo il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale associativa.

 

Art. 10

 

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per indegnità e per inadempienza; per la morosità occorre che il Consiglio abbia fatto tutti i bonari tentativi per fare regolarizzare la posizione debitoria del socio, ovvero il socio diventa realmente moroso a tutti gli effetti se dopo due inviti con raccomandata A/R ciascuno a 30 giorni uno dall’altro, non ha provveduto al pagamento delle quote a suo carico maturate (per questo periodo intercorrono gli interessi legali).

 

E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di usare una tolleranza maggiore verso coloro che per giustificati motivi non avessero potuto osservare i termini sopra prescritti; la morosità comunque dovrà essere sanata non oltre 90 giorni dalla naturale scadenza; l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.

 

In caso di decesso del socio, nel godimento della quota succedono gli eredi e, nel caso gli stessi siano più di uno, devono nominare un rappresentante comune.

 

 

TITOLO IV


AMMINISTRAZIONE

 

Art. 11

 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, per la durata di tre anni.

 

Alla fine di ogni anno, comunque, in occasione dell’Assemblea per l’approvazione dei bilanci, deve essere inserito all’ordine del giorno il rinnovo della fiducia al Consiglio Direttivo.

 

Nell’eventualità che tale fiducia non venisse rinnovata, il Consiglio Direttivo decade dall’incarico e si procederà, alla prima Assemblea utile, alla sua rielezione.

 

Le elezioni dei Consiglieri averanno per voto uninominale con le modalità ed i riti del vigente regolamento. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

 

La carica di Consigliere è incompatibile con qualsiasi altra carica all’nterno dell’Associazione nonché in altre società o Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

 

Art. 11 bis

 

L’Assemblea dei Soci, con voto uninominale, elegge il Comitato Tecnico Consultivo, con le modalità ed i riti previsti dal vigente regolamento, formato da sette membri che durano in carica tre anni.

 

Detto Comitato esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a:

 

* assetto, programmazione dello sviluppo e della funzionalità della darsena;

 

* propone variazioni allo Statuto;

 

* propone l’istituzione e/o variazioni al regolamento unico di gestione;

 

* propone spese per manutenzioni e/o gestioni dei lavori di adeguamento;

 

* coadiuva il Presidente e/o il Consiglio Direttivo nell’adempimento delle proprie funzioni, quando richiesto;

 

* si esprime sugli impegni di spesa a carattere pluriennale e comunque di importo non superiore a quanto previsto dal Regolamento, dalla Concessione Demaniale ed oneri consequenziali;

 

* raccoglie altresì e rappresenta le istanze e/o le proposte dei soci.

 

Art. 12

 

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte a terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, autentica i bilanci, gli attestati e tutti i documenti ufficiali dell’Associazione. Il Presidente in caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vicepresidente. Nessun compenso è dovuto ai membri dei vari organi di gestione per lo svolgimento delle loro funzioni sociali.

 

Art. 13

 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all’ammomntare della quota sociale.

 

Nessuna formalità è richiesta per la convocazione, purchè siano informati tutti i membri.

 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti; di volta in volta si nominerà un Segretario. Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 14

 

Il Consiglio può, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato Tecnico Consultivo, deliberare in merito a spese per lavori di urgenza e comunque di importo non superiore al canone di concessione demaniale ed oneri consequenziali. Oltre tale importo e per spese di carattere pluriennale, sentito il parere del C.T.C., è necessaria l’approvazione preventiva dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge. E’ in potere del Consiglio deliberare autonomamente per le spese di ordinaria gestione societaria entro il limite di €. 516,00 annue da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

 

Art. 15

 

Il Presidente, ed in sua assenza, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

 

 

TITOLO V


ASSEMBLEE

 

Art. 16

 

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, mediante affissione all’albo della Sede Sociale ed alle bacheche presenti in darsena, e mediante invio di convocazione a mezzo di posta ordinaria ad ogni socio, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea. L’avviso contiene l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea deve pure essere convocata, su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’art. 20 C.C.

 

Art. 17

 

L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, del C.T.C., del Collegio Sindacale, sulle modifiche all’Atto Costitutivo e Statuto, e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

 

Art. 18

 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

 

I soci possono farsi rappresentare da altri soci o da parenti entro il terzo grado, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e per l’approvazione in merito a responsabilità dei Consiglieri.

 

Art. 19

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

 

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due Scrutatori.

 

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea.

 

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

 

Art. 20

 

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C.

 

 

 

TITOLO VI


SCIOGLIMENTO

 

Art. 21

 

Lo scioglimento dell’Associazione avviene su proposta del Consiglio Direttivo, per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci, con l’intervento almeno di quattro quinti dei soci(4/5) e con una maggioranza almeno di due terzi (2/3) dei voti. Quando a tale Assemblea non intervenisse il numero dei soci richiesti, si dovrà convocare entro 30 giorni, una seconda Assemblea che potrà validamente deliberare secondo le stesse regole. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà anche sulla devoluzione del patrimonio, che in ogn caso dovrà essere devoluto per fini sportivi.

 

 

 

TITOLO VII


CONTROVERSIE

 

Art. 22

 

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alle competenze di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea.

 

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il socio che nella elezione ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è il socio più anziano di appartenenza all’Associazione.

 

I posti che si rendessero vacanti nel corso del mandato, saranno ricoperti da coloro che, nelle votazioni, sono risultati immediatamente seguenti in graduatoria.

 

Il Collegio dei Probiviri giudicherà “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura.

 

Il loro lodo sarà inappellabile.

 

TITOLO VIII

 

COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 23

 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Il Collegio Sindacale adempie alle proprie funzioni secondo le norme vigenti. I membri del Collegio Sindacale sono eletti per voto uninominale dall’Assemblea con le modalità e rito espresse dal vigente regolamento.

 

Art. 24

 

Il presente Statuto è costituito da n. 11 pagine e n. 25 articoli.

 

 

 

TITOLO IX


REGOLAMENTO

 

Art. 25

 

Il regolamento dell’Associazione, costituito da n. 9 pagine e 29 commi, è depositato a parte presso la sede dell’Associazione.